Annullamento prenotazione alberghiera

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La prenotazione di una camera d’albergo non prevede, come da legge, il diritto di recesso (o ripensamento) entro 14 giorni nemmeno che ciò avvenga fuori dai locali commerciali o a distanza (via Internet, per esempio).

Esclusione prevista espressamente dall’articolo 59 del Codice del Consumo

Eccezioni al diritto di recesso

1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a:

a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;

b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;

c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;

g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;

h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

m) i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;

n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;

o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

Si badi: non tutte le prenotazioni alberghiere sono vincolanti per il consumatore.

Facciamo un passo indietro e una precisazione: secondo l’articolo 1326 del Codice Civile, il perfezionamento di un contratto si ha quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte:

Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza della accettazione dell’altra parte [1328, 1333, 1335].

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi [1328 comma 2].

Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte [1175].

Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [1352].

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Ne derivano due distinte situazioni

 

La prenotazione semplice

Questa si caratterizza perché non è garantita né dal versamento di una caparra né da una carta di credito. Fino alla presentazione del cliente in albergo, è solamente l’albergatore ad avere a carico delle obbligazioni (di tenere la camera a disposizione, in primis).

Il cliente, viceversa, non ha obblighi e ha la facoltà di usufruire o meno dei servizi alberghieri. In caso contrario, non risponde dei danni derivanti dall’inadempimento ma buon senso vorrebbe che questi avvisasse per tempo l’albergatore, in caso di disdetta.

O, comunque, secondo i dettami del codice civile all’articolo 1175:

Comportamento secondo correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [1227, 1337, 1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 1, 1759, 1805 1, 1914, 2598, n. 3; 88 c.p.c.].

Time limit

Una forma di autotutela delle strutture sta nel c.d. time limit: la camera viene tenuta a disposizione fino a un orario predeterminato (e stabilito dal gestore, che spesso viene fissato nelle 18.00 del giorno di arrivo).

Il time limit configura un termine essenziale, cioè perentorio. Dalla cui mancata osservanza deriva l’automatica risoluzione del contratto (ex art. 1457 c.c.).

Termine per una delle parti

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

È un termine soggettivo: gli effetti di risoluzione del contratto sono collegati alla infruttuosa scadenza del termine per volontà delle parti.

Il mancato rispetto del limite temporale porta a una risoluzione automatica, senza necessità di ottenere una pronuncia giudiziale o un atto del creditore.

Se, tuttavia, non vi è menzione alcuna del time limit al momento della prenotazione, il contratto si intende tacitamente sottoposto alle condizione sospensiva dell’arrivo del cliente.

I clienti subordinano tacitamente l’efficacia o la risoluzione del contratto a tale evento.

La prenotazione rafforzata

A differenza della classica, questa è appunto “rafforzata” da una garanzia quale la carta di credito oppure il versamento di una caparra (il cui importo viene stabilito da un accordo tra le parti).

Ciò comporta che su ambo le parti vi sia un vincolo giuridico di carattere bilaterale e conseguente inadempimento contrattuale nel caso in cui non venga rispettato.

La struttura è tenuta a tenere la camera a disposizione e il cliente, dal suo canto, deve presentarsi o, se previsto dal contratto, disdire entro i termini fissati. La disdetta effettuata fuori dai termini contrattuali è considerata inadempimento contrattuale.

Nei casi di prenotazioni di gruppo, spesso in aggiunta alla richiesta di versamento della caparra, vi è anche quella di pagamento anticipato totale, che solitamente si effettua in più saldi.

Alternativamente alla caparra, principalmente per prenotazioni individuali, le strutture propongono l’invio dei dati di una carta di credito (ovviamente in corso di validità) sempre a garanzia e su cui verrà eventualmente addebitata la penale per la mancata cancellazione o il mancato arrivo.

Caparra penitenziale o confirmatoria?

Molti operatori utilizzano il termine “caparra” senza specificare se si tratti di penitenziale o confirmatoria.

Nel primo caso, se il cliente cancella la prenotazione, la struttura può ritenere la caparra, ma null’altro avrà a pretendere (la caparra ha funzione di penale).

Viceversa, nel secondo caso, se non ci sono specificazioni di sorta nel contratto, la struttura non solo ha il diritto di ritenere l’importo versato in anticipo, ma può anche pretendere l’importo totale (eccezion fatta per quei servizi accessori non prestati, quali ad esempio i pasti) o un risarcimento del danno.

La maggior parte degli alberghi stabilisce una penalità di cancellazione, di cui mette a conoscenza il (potenziale) cliente in forma scritta.

Le “penalità”

La prima, come appena visto, è costituita dalla caparra penitenziale.

Il codice civile interviene con l’articolo 1382, altrimenti.

Effetti della clausola penale

La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Trattasi di un negozio accessorio al contratto d’albergo, mediante cui si predetermina in misura forfettaria il quantum in caso di risarcimento del danno per mancata presentazione o mancata cancellazione entro i termini previsti.

Risarcimento che, in via generale, equivale al costo di un pernottamento. In caso di prenotazioni di gruppo, esso è pari ad una percentuale dei pernottamenti cancellati, con l’aggravante che aumenta con l’avvicinarsi alla data di arrivo.

Sulla struttura non incombe l’obbligo di provare il danno, pertanto la prestazione è dovuta indistintamente. L’albergatore non può, d’altro canto, pretendere il risarcimento di qualsiasi – eventuale- danno ulteriore.

Altrettanto, il cliente non può provare che il danno effettivo è inferiore all’ammontare della penale.

Laddove non sia stata prevista una penalità, la parte adempiente ha comunque la possibilità di richiedere il risarcimento del danno effettivo che, nella pratica del mondo dell’hôtellerie, è mediamente quantificato al costo di un pernottamento.

Secondo il codice di comportamento ECTAA (gruppo di associazioni nazionali di agenti di viaggio e tour operators della Unione Europea) HOTREC (Confederazione delle associazioni nazionali di alberghi, ristoranti e aziende simili nell’ambito della Unione Europea), deve equivalere alla tariffa della camera per un minimo di una notte e un massimo di tre notti.

Secondo il disposto del Règlement international de l’hotellerie del 1954, l’indennizzo è limitato al costo di una giornata di soggiorno.

Secondo la Cassazione Civile, terzo sezione, sentenza n. 6633 del 18 Luglio 1997 il quantum di tale risarcimento non può ammontare all’intero costo del soggiorno per i rinunzianti: dallo stesso devono essere detratte, quantomeno, le spese che l’albergatore avrebbe dovuto sostenere in caso di corretta esecuzione del rapporto e che, invece, non ha sostenuto. Anche secondo Cassazione civile, terza sezione, con la sentenza n. 17150 del 3 dicembre 2002, l’entità del risarcimento non deve ricomprendere i servizi non prestati ; “la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l’obbligazione di tenere indenne della perdita subita l’albergatore… E’ comunque escluso che, se debbano essere forniti anche prestazioni accessorie, quali ad es. di somministrazione di pasti, le dette perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l’importo dei servizi non resi”.

Last but not least: una particolarità!

Se la prenotazione alberghiera fa parte di un pacchetto viaggio (comprensivo di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici accessori) è possibile ipotizzare una ulteriore ipotesi di scioglimento del contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta, ovverosia dell’impossibilità sopraggiunta della finalità essenziale del contratto (“finalità turistica”) con conseguente estinzione dell’obbligazione.

Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 26958/2007) in riferimento a un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi, ha dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente laddove l’altro era deceduto improvvisamente, condannando la struttura a ripetere quanto già ricevuto come pagamento per il soggiorno.

Altrettanto, in tutti quei casi di impedimenti sopravvenuti che rendono impossibile la realizzazione della finalità turistica. Ad esempio: malattia o infortunio del cliente prima della partenza; il verificarsi, o anche il rischio concreto che si verifichino eventi (calamità naturali, sommosse popolari, ecc.) nel luogo di destinazione incompatibili con la finalità vacanziera.

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