B&B: la legge sulla privacy e le telecamere

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Nonostante la pandemia abbia ridotto i furti nelle abitazioni, il Secondo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia firmato Censis del 2021 riporta una grande insicurezza da parte degli italiani.

Molti cittadini, infatti, ricorrono a sistemi di sicurezza i più diversi, tra cui l’installazione di apparecchi di videosorveglianza.

Le telecamere, il cui uso è ben disciplinato nel caso di abitazioni private, che legittimità hanno, invece, in una struttura ricettiva quale un bed and breakfast?

Si ricordi che l’invasività di una telecamera (e la privacy in genere) è un tema caldo per il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha dedicato alla materia numerosi provvedimenti generali, sempre più stringenti.

Già nel 2004 ne aveva emesso uno, sostituendolo con quello dell’aprile 2010 (mediante il quale ha reso più incisivi i requisiti per contrastare la limitazione dei diritti dei cittadini a causa dell’attività di videosorveglianza. Lo scopo dell’autorità era quello di contemperare le esigenze private con quelle di sicurezza, in termini di prevenzione dei reati).

Nel 2000, il Garante ha emesso un ulteriore decalogo.

Recentemente anche l’EDPB (European Data Protection Board – Comitato Europeo per la Protezione de dati) ha diffuso un vademecum sul trattamento di dati tramite dispositivi video.

Rispondiamo subito a una domanda, dunque: le telecamere, nel b&b, sono legali?

Sì. Purché, tuttavia, il ricorso a queste rispetti determinati requisiti legislativi.

L’attività di videosorveglianza è permessa solo a condizione che vengano rispettati i seguenti principi:

  • liceità,
  • necessità,
  • proporzionalità,
  • finalità.
  1. Liceità. Ricorre tale requisito nel momento in cui vengano rispettate la disciplina giuridica (in primis il codice penale, il quale ex art. 615 bis vieta le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni) e il provvedimento del Garante sul bilanciamento degli interessi.
  2. Necessità. La necessarietà di ricorso alla videosorveglianza si verifica – limitatamente – allorquando non sia possibile raggiungere lo scopo mediante altre modalità.
  3. Proporzionalità. È fatto obbligo al titolare di utilizzare le telecamenre solo come extrema ratio, allorché altre misure si siano rivelate inefficaci o inattuabili.
  4. Finalità. Il ricorso ai sistemi di videosorveglianza è limitato al controllo della propria attività. Ovverosia, quindi, per uso privato e non per fini di sicurezza pubblica.

Questa disciplina, trattandosi di una casistica soggetta a interpretazione, porta a considerare ammesso, e ammissibile, l’uso di telecamere solo nelle aree comuni e non anche nelle camere o nei bagni privati dei clienti.

Installazione

L’installazione di videocamere non richiede il consenso preventivo dei soggetti ripresi ma, come già espressamente sottolineato, è doveroso rispettare le linee guida del Garante.

Il rispetto di tali regole prevede, dunque, l’apposizione di uno o più cartelli, a seconda dell’area da riprendere, che fungano da avvertimento dell’ingresso in una zona sorvegliata da telecamere.

Tale cartello, che può essere facilmente reperito in ferramenta, va esposto prima dell’area ripresa. Ciò significa che più aree richiedono altrettanti cartelli. Non è dovuto, invece, specificare la posizione degli apparecchi.

I segnali devono essere ben visibili e riconoscibili anche di notte e devono sempre indicare la finalità delle registrazioni, anche qualora le immagini venissero inviate alle Forze dell’Ordine. Nel caso in cui le immagini siano inviate alle autorità di polizia, tale circostanza deve essere chiaramente indicata nel cartello.

Il titolare del trattamento dei dati, ovverosia il gestore della struttura, ha l’obbligo di nominare per iscritto le persone che accedono ai dati trattati. È preferibile collocare i monitor in un locale chiuso e separato.

Il periodo di conservazione delle riprese è, mediamente, di 24 ore.

Decreto ministeriale 37/2008

Il decreto ministeriale 37/2008, dispone le regole da rispettare in materia di installazione degli impianti all’interno di edifici:

  • i progettisti di impianti (art. 5) devono realizzarli secondo la regola dell’arte (conformità alla normativa e alle regole dell’UNI, CEI, etc);
  • gli installatori (art. 7) devono rilasciare apposita certificazione di conformità;
  • il committente (art. 8) è tenuto ad affidare i lavori a imprese abilitate.
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