Legge 20 febbraio 2006, n.96 – Disciplina dell’agriturismo.

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Testo integrale della nuova legge di disciplina dell’agriturismo. La legge è stata promulgata il 20 febbraio 2006 ed è comparsa sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalità

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attivita’ umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalita’ in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita’ di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita’ paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita’ e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2 Definizione di attivita’ agrituristiche

1. Per attivita’ agrituristiche si intendono le attivita’ di ricezione e ospitalita’ esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa’ di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita’ di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attivita’ agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonche’ i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.
Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e’ consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita’ e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attivita’ agrituristiche:
a) dare ospitalita’ in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita’ indicate nell’articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilita’ dell’impresa, attivita’ ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche’ escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonche’ quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche’ della priorita’ nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attivita’ agrituristica e’ considerato reddito agricolo.

Art. 3 Locali per attivita’ agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attivita’ agrituristiche gli edifici o parte di essi gia’ esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attivita’ agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche’ delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 5 Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivita’ agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralita’ degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche’ delle limitate dimensioni dell’attivita’ esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche’ alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L’autorita’ sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantita’ delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione puo’ essere autorizzato l’uso della cucina domestica.

5. Per le attivita’ agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l’idoneita’ dei locali e’ sufficiente il requisito dell’abitabilita’.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attivita’ agrituristica la conformita’ alle norme vigenti in materia di accessibilita’ e di superamento delle barriere architettoniche e’ assicurata con opere provvisionali.

Art. 6 Disciplina amministrativa

1. L’esercizio dell’attivita’ agrituristica non e’ consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita’ o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell’attivita’ consente l’avvio immediato dell’esercizio dell’attivita’ agrituristica.
Il comune, compiuti i necessari accertamenti, puo’, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attivita’ in caso di lievi carenze e irregolarita’, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarita’, puo’ disporre l’immediata sospensione dell’attivita’ sino alla loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell’attivita’ agrituristica e’ tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attivita’ in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilita’, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7 Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le modalita’ per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attivita’ agrituristica.
Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche piu’ rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell’attivita’ agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell’articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche’ di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attivita’ agrituristica.
In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Art. 8 Periodi di apertura e tariffe

1. L’attivita’ agrituristica puo’ essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo.
Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita’ per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, e’ possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l’attivita’ agrituristica presentano una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l’anno seguente.

Art. 9 Riserva di denominazione. Classificazione

1. L’uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, e’ riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attivita’ agrituristica ai sensi dell’articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita’ del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attivita’ produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale e definisce le modalita’ per l’utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita’ territoriali.

Art. 10 Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonche’ dei prodotti tipici locali da parte dell’impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 11 Programmazione e sviluppo dell’agriturismo

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell’agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attivita’ di turismo equestre, le regioni possono incentivare l’acquisto e l’allevamento di cavalli da sella, nell’ambito delle aziende agrituristiche, e l’allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio.
Possono essere altresi’ incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni piu’ rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresi’ lo sviluppo dell’agriturismo attraverso attivita’ di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12 Attivita’ assimilate

1. Sono assimilate alle attivita’ agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all’ospitalita’, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attivita’ di pesca, nonche’ le attivita’ connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Art. 13. Osservatorio nazionale dell’agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attivita’ di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche’ allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell’agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e’ istituito l’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici piu’ rappresentative a livello nazionale.

3. L’Osservatorio nazionale dell’agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell’agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14 Norme transitorie e finali

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e’ abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole gia’ autorizzate all’esercizio dell’attivita’ agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15 Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita’ di cui alla presente legge in conformita’ allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Art. 16 Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 7, comma 2 e dell’articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 16 Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 7, comma 2 e dell’articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 20 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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