Furto in hotel: chi paga?

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Purtroppo, nonostante i mille accorgimenti che si possano avere, i furti si manifestano  ovunque. Anche, pertanto, negli hotel. Come comportarsi con il cliente, che obblighi e garanzie abbiamo?

La risposta del codice civile

Secondo l’art. 1783 c.c.

gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Ciò significa, ex  art. 1785 quater Codice Civile che

sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti a escludere o limitare in via preventiva la responsabilità dell’albergatore.

Altrettanto lo sono cartelli che attestino la mancata responsabilità della direzione in caso di furto (p. es La Direzione non risponde per eventuali furti di oggetti lasciati nelle stanze/ non lasciati in custodia) ritenuti avvisi ingannevoli e privi di valore legale.

Il risarcimento

Poiché la legge ritiene l’albergatore responsabile del furto, deterioramento o distruzione di tutto ciò che il cliente ha portato con sé in camera o più in generale all’interno dell’albergo (anche tutto ciò che l’albergatore ha preso in custodia al di fuori della struttura), questi dovrà rispondere e risarcire il danno.

Un risarcimento, tuttavia, commisurato al grado di responsabilità, non sempre illimitata.

La responsabilità dell’albergatore per furto

Responsabilità “limitata”

Prima di tutto bisogna capire cosa si intenda per cose “portate in albergo”. Con questa locuzione si fa riferimento a quelle cose che (art. 1783 c.c.):

si trovano in albergo durante il periodo in cui il cliente dispone della camera.

Per albergo si intende non solo la struttura in sé, ma anche locali accessori come magazzini, rimesse, giardini, parchi, piscine, ma non invece nei locali estranei al complesso alberghiero;

  • sono prese in custodia dall’albergatore o dal personale dell’hotel durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone della camera;
  • sono prese in custodia dall’albergatore o dal personale dell’hotel, sia fuori che dentro l’albergo, durante un periodo di tempo precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio (ad esempio il bagaglio lasciato dal cliente dopo il check out e prelevato prima di ripartire).

La responsabilità “limitata” significa che l’albergatore ha l’obbligo di risarcire il danno di quanto deteriorato o sottratto, fino a 100 volte la tariffa giornaliera della camera dell’hotel. (Per esempio: se il prezzo della camera è di 50 euro, risarcimento sarà pari a 5.000 euro massimo – Euro 60 x 100 -).

Sarà a carico del cliente dimostrare il furto e fornire prova del valore degli oggetti rubati (ad es. attraverso fatture, scontrini, garanzie o perizie).

Responsabilità “illimitata” dell’albergatore per furto

La responsabilità dell’albergatore diventa, invece, illimitata nei seguenti casi:

  • cose date in custodia all’albergatore (art. 1784 c.c.). Ovviamente è fondamentale fornire al personale della reception che prende in custodia l’oggetto, una precisa descrizione di ciò che si sta consegnando. L’albergatore può pretendere che gli oggetti gli siano affidati in un involucro chiuso o sigillato.
  • il direttore o il personale dell’albergo si rifiutano di ricevere in custodia cose che avevano l’obbligo di accettare (ad esempio carte di credito, contanti, oggetti di valore, ecc.). La direzione, tuttavia, può rifiutarsi di accettare solo se si tratta di oggetti pericolosi o che abbiano un valore eccessivo o una natura ingombrante, specie nel caso in cui la struttura non sia dotata di idonei locali e servizi di sorveglianza.
  • il furto avviene per colpa dell’albergatore, dei suoi familiari o dei collaboratori (ad es. omessa vigilanza sulle chiavi delle camere). Anche se il cliente derubato non abbia affidato le cose in custodia. È quanto stabilisce l’art. 1785-bis del Codice Civile. (Per informazione: la Cassazione aveva ritenuto responsabile per colpa grave un albergatore, in quanto il cliente aveva dimostrato che le camere d’albergo potevano essere aperte con una qualsiasi delle chiavi a disposizione dei clienti).

Limiti della responsabilità

L’albergatore, al contrario, è totalmente manlevato quando deterioramento, distruzione o sottrazione sono addebitabili

  • al cliente (che, per esempio, lascia la borsa al bar o dimentica di chiudere la porta della camera)
  • a forza maggiore (una rapina o un evento naturale come un’alluvione)
  • alla natura della cosa

Furto in albergo: consigli utili

Il consiglio principale è quello di dotare la struttura di cassette di sicurezza o di prendere in affidamento i valori dei clienti. L’albergatore è obbligato a custodire carte valori, denaro e oggetti di pregio.

Posizione del cliente e dell’albergatore

In caso di danno o sottrazione il cliente deve denunciare in modo immediato il fatto per non perdere il diritto al risarcimento (art. 1785 ter c.c.); un ritardo ingiustificato, infatti, inficerebbe il diritto.

L’albergatore è invece tenuto a risarcire per intero il valore del bene, quando questo è stato è stato smarrito per una sua negligenza o ancora nel caso di furto del bene che si è rifiutato di proteggere.

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